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Certificazione energetica: Stop alle autodichiarazioni in classe “G”

Certificazione EnergeticaTratto da Ufficio Stampa Ministero dello Sviluppo Economico

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13.12.2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico relativo alla “Modifica del decreto 26.06.2009, recante: Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.
L’autocertificazione in classe G non è più consentita per attestare il rendimento energetico di immobili in vendita. Ad abolirla è un nuovo decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha modificato le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (decreto 26 giugno 2009).  In caso di vendita di un edificio o di un alloggio, i proprietari hanno ora un’unica possibilità: rivolgersi ad un professionista, che sia qualificato o accreditato, a seconda di quanto previsto dalla legislazione regionale.
Il decreto è strettamente collegato alla procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia per incompleta e non conforme attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia e, in particolare, sulla possibilità, introdotta nel D.M. 26.06.2009, per i proprietari di determinati immobili, di optare per una autocertificazione sulla classe energetica più bassa (autocertificazione di classe G) in violazione dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2002/91/CE.

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