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Approvato il “decreto IMU”, ecco i dettagli su esenzioni e agevolazioni

decreto IMUIl cosiddetto “decreto IMU” è da ieri 24 ottobre 2013 diventato legge, grazie all’approvazione del Senato (175 voti favorevoli, 55 contrari e 17 astensioni) della legge di conversione del DL 31 agosto 2013 n. 102.
Tra gli aspetti più importanti, da sottolineare la conferma che la prima rata IMU per l’anno 2013 non è dovuta limitatamente agli immobili per i quali il DL n. 54/2013 aveva già previsto la sospensione (art. 1 comma 1 del DL n. 102/2013).

Nel dettaglio ecco le tipologie esenti:
- le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad esclusione degli immobili iscritti in Catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), vale a dire nelle categorie preposte al censimento dei fabbricati di maggior pregio;
- le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dai soci assegnatari;
- gli alloggi degli IACP (Istituti Autonomi per le Case Popolari) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, con le stesse finalità degli IACP;
- i terreni e i fabbricati rurali di cui all’art. 13 commi 4, 5 e 8 del DL n. 201/2011.

L’art. 2 del Decreto in questione, inoltre, ha stabilito che non è dovuta la seconda rata IMU dell’anno 2013 per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. “immobili merce” invenduti). In aggiunta, la legge di conversione approvata ieri precisa che l’imposta per l’anno 2013 è dovuta, quindi, fino al 30 giugno 2013. Per detti fabbricati è stata anche prevista l’esenzione dall’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Dal 1° gennaio 2014, inoltre, beneficiano dell’esenzione IMU, di cui all’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. n. 504/92, gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73 comma 1 lett. c) del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali anche di attività di ricerca scientifica. Si tratta, lo si ricorda, delle unità immobiliari degli enti non commerciali residenti in Italia, o meglio, degli “gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato”.

Sempre in materia di IMU, inoltre, viene ribadita l’assimilazione alle abitazioni principali degli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa. Tale disposizione si applica, per l’anno 2013, a decorrere dal 1° luglio 2013 (la precisazione è contenuta nella legge di conversione del DL n. 102/2013).
Ha ottenuto il via libera anche l’assimilazione all’abitazione principale dei fabbricati abitativi destinati agli alloggi sociali a decorrere dal 2014.

Per quanto concerne l’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia che, per godere del trattamento fiscale di favore previsto per le abitazioni principali, non deve possedere i requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica, la legge approvata ieri precisa che l’agevolazione non si applica ai fabbricati censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Per l’anno 2013, inoltre, tale disposizione si applica dal 1° luglio 2013.

Per beneficiare delle agevolazioni introdotte dall’art. 2 del DL n. 102/2013, la legge di conversione ha stabilito che i soggetti passivi IMU debbano presentare un’apposita dichiarazione utilizzando l’apposito modello ministeriale che sarà a tal fine modificato.
Le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell’art. 7, comma 2-bis del DL n. 70/2011 (poi abrogato) al fine del riconoscimento della ruralità degli immobili, inoltre, producono i loro effetti a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

Infine, inserendo il nuovo art. 2-bis al DL n. 102/2013 viene previsto che, per l’anno 2013 e limitatamente alla seconda rata dell’IMU, i Comuni possano (è una facoltà) assimilare all’abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (dall’anno 2014 tale possibilità è contenuta nel Ddl di stabilità per l’anno 2014). L’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare e ciascun Comune può definire i criteri e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione, compreso il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.

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